Obbligo del certificato di agibilità per i lavoratori autonomi dello spettacolo

L’Inps, con messaggio n. 1612 del 19 aprile 2019, in seguito alle disposizioni introdotte dalla L. 12/2019, ha offerto chiarimenti in merito al certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo, precisando che le imprese teatrali, cinematografiche e circensi, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi possono impiegare i lavoratori autonomi dello spettacolo, compresi quelli con rapporti di collaborazione, solo se questi siano in possesso del certificato di agibilità.

In caso di mancato rispetto della legge le imprese sono soggette alla sanzione amministrativa di 129 euro per ogni giornata di lavoro prestata da ciascun lavoratore autonomo. Le imprese sono sempre obbligate a richiedere il certificato di agibilità a prescindere dalla durata temporale della prestazione.

 

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