Obbligo assicurativo a carico dei professionisti: chiarimenti dal Cndcec

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con nota informativa n. 28 del 15 maggio 2017, ha fornito precisazioni in tema di obbligo assicurativo a carico dei professionisti, chiarendo che:

  • l’obbligo assicurativo è strettamente legato all’esercizio della professione e sussiste solo quando il professionista assume incarichi direttamente dalla clientela;
  • le polizze stipulate dal titolare dello studio devono estendersi anche alla copertura di eventuali danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti, poiché tali soggetti svolgono attività professionale in nome e per conto del titolare dello studio;
  • non è previsto alcun obbligo assicurativo per il professionista dipendente che non svolga l’attività professionale in nome e per conto proprio;
  • in presenza di uno studio associato la polizza può essere sottoscritta direttamente a nome dello studio;
  • l’obbligo assicurativo vige anche per le società di professionisti: la sottoscrizione di polizze a nome dei singoli professionisti non fa venir meno l’obbligo di sottoscrizione anche a nome della STP;
  • la mancata stipula dell’assicurazione costituisce illecito disciplinare.

 

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