La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 12 gennaio 2023, n. 770, ha stabilito che In tema di tutela delle condizioni di lavoro, l’ampio ambito applicativo dell’art. 2087 c.c. rende necessaria la predisposizione da parte del datore di lavoro di adeguati mezzi di tutela dell’integrità fisiopsichica dei lavoratori nei confronti dell’attività criminosa di terzi, nei casi in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia di attività esercitata, in ragione della movimentazione, anche contenuta, di somme di denaro. Qualora il comportamento addebitato al lavoratore, consistente del rifiuto di rendere la prestazione secondo determinate modalità, sia giustificato dall’accertata illegittimità dell’ordine datoriale e dia luogo pertanto a una legittima eccezione d’inadempimento, il fatto contestato deve ritenersi insussistente perché privo del carattere dell’illiceità, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria attenuata, prevista dall’articolo 18, comma quarto, della legge 300/70, come modificato dalla legge 92/2012.
Obblighi datoriali in tema di tutela delle condizioni di lavoro
di Redazione
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