Nuovo ricorso alla sede territoriale dell’Ispettorato

Il D.Lgs. n. 149/15, recante Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, ha introdotto mediante modifica dell’art. 16 del D.Lgs. 124/2004, in sostituzione del ricorso alla direzione regionale del lavoro, un nuovo ricorso al Direttore della sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro.

Al fine di garantire l’uniforme applicazione delle disposizioni in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché in materia contributiva e assicurativa, nei confronti dei relativi atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria (es. guardia di finanza etc.), può essere presentato ricorso entro trenta giorni dalla notifica degli stessi.

Il ricorso va inoltrato alla sede territoriale competente dell’Ispettorato del lavoro ed è deciso, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento, sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente tempestivamente trasmessa dall’organo accertatore. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto.

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