Nuove sanzioni tributarie e favor rei per atti non definitivi al 1/1/2016

L’Agenzia delle Entrate, con circolare 4/E del 4 marzo, ha offerto le prime istruzioni per applicare il nuovo sistema sanzionatorio amministrativo introdotto dal D.Lgs. n.158/15. In particolare, viene specificato l’ambito di operatività del principio del favor rei con riferimento agli atti emessi prima e dopo l’entrata in vigore del decreto. Negli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono esposte le circostanze di fatto e di diritto che giustificano l’applicazione del principio del favor rei. Per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2016, contenenti l’irrogazione della sanzione in base alle disposizioni ante modifica, e per i quali sono ancora pendenti i termini per la proposizione del ricorso, il contribuente ha diritto ad ottenere il ricalcolo delle sanzioni in base al favor rei, presentando una semplice istanza.

Dopo aver ricalcolato le sanzioni, gli uffici dell’Agenzia comunicheranno l’esito al contribuente e gli consegneranno un nuovo modello di pagamento per la definizione agevolata del nuovo importo delle sanzioni.

L’Agenzia ricorda che, in ogni caso, la presentazione della domanda da parte del contribuente non sospende i termini per la proposizione del ricorso.

La circolare ricorda anche che, se il contribuente ha definito in acquiescenza nel 2016 un atto notificato entro il 31 dicembre 2015, ha comunque diritto alla definizione agevolata con riduzione a un sesto delle sanzioni irrogate e successivamente rideterminate, in quanto la precedente norma di favore (art.15, co.2-bis, D.Lgs. n.218/97) era ancora in vigore alla data di emissione dell’atto.

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