Nuova decorrenza della Cigs

In virtù di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera b, D.Lgs. 185/2016, la sospensione o la riduzione dell’orario deve iniziare entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di Cigs, tenuto conto di quanto previsto nell’accordo tra datore di lavoro e sindacati, anche a decorrere dal giorno successivo alla presentazione dell’istanza.

Il testo previgente dell’articolo 25, D.Lgs. 148/2015 imponeva, viceversa, di attendere 30 giorni dall’istanza e, solo successivamente, far decorrere le sospensioni o le riduzioni d’orario.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il master affronta i temi del welfare e dei premi di produttività e prevede un laboratorio operativo per la realizzazione di un modello di piano di welfare e di produttività. A partire dal 19 marzo 2026

Il Laboratorio analizza operativamente la variazione del contratto collettivo, sia come scelta volontaria del datore di lavoro, sia come effetto di operazioni straordinarie o modifiche organizzative. 24 febbraio 2026

Mondo professione

Torna in alto