La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 30 aprile 2025, n. 11343, ha stabilito che il licenziamento motivato dalla sopravvenuta inidoneità fisica del lavoratore allo svolgimento delle mansioni – “se intimato in violazione dell’obbligo di adottare “accomodamenti ragionevoli” (sancito, in attuazione di obblighi comunitari, dall’art. 3, comma 3-bis, D.Lgs. n. 216 del 2003) e, quindi, in violazione di doveri imposti per rimuovere gli ostacoli che impediscono ad una persona con disabilità di lavorare in condizioni di parità con gli altri lavoratori” – realizza una discriminazione diretta ed è, pertanto, nullo, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria piena di cui all’art. 18, commi 1 e 2, St. Lav.
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026
Il master affronta i temi del welfare e dei premi di produttività e prevede un laboratorio operativo per la realizzazione di un modello di piano di welfare e di produttività. A partire dal 19 marzo 2026
