Nullo il licenziamento per malattia se non è superato il periodo di comporto

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 22 maggio 2018, n. 12568, ha stabilito che il licenziamento intimato per il perdurare delle assenze per malattia o infortunio del lavoratore, ma prima del superamento del periodo massimo di comporto fissato dalla contrattazione collettiva o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’articolo 2110, comma 2, cod. civ..

 

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