Nullità del patto di prova: applicazione disciplina licenziamento

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 12 settembre 2016, n. 17921, ha statuito che nell’ipotesi di licenziamento intimato in costanza di un patto di prova ritenuto valido, ma nella realtà affetto da nullità, opera la disciplina ordinaria dei licenziamenti, applicandosi la tutela reintegratoria se il datore di lavoro non allega e dimostra l’insussistenza del requisito dimensionale, o, in alternativa, la tutela obbligatoria. Nel caso di specie, i giudici hanno ritenuto nullo il patto di prova stipulato, nonostante il lavoratore avesse già svolto le medesime mansioni in forza di un contratto a progetto, tuttavia hanno escluso l’automatica ricostituzione del rapporto con la condanna al risarcimento delle retribuzioni perdute dal ricorrente nelle more del giudizio.

 

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