Nullità del licenziamento: prova dell’intento ritorsivo a carico del lavoratore

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 9 giugno 2025, n. 15330, ha stabilito che l’accoglimento della domanda di nullità del licenziamento perché fondato su motivo illecito esige la prova che l’intento ritorsivo datoriale abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà di recedere dal rapporto di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso e idonei a configurare un’ipotesi di legittima risoluzione del rapporto, dovendosi escludere la necessità di procedere a un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili a una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altri fattori idonei a giustificare il licenziamento, dovendosi precisare che l’onere della prova dell’esistenza di un motivo di ritorsione del licenziamento e del suo carattere determinante la volontà negoziale grava sul lavoratore che deduce ciò in giudizio e che si tratta di prova non agevole, sostanzialmente fondata sull’utilizzazione di presunzioni, tra le quali presenta un ruolo non secondario anche la dimostrazione dell’inesistenza del diverso motivo addotto a giustificazione del licenziamento o di alcun motivo ragionevole.

 

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