Nozione di “dipendenza aziendale” e competenza del giudice del lavoro

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 17 gennaio 2022, n. 1285, ha enucleato una nozione particolarmente ampia di dipendenza aziendale e ritenuto che essa non solo non coincide con la categoria di unità produttiva contenuta in altre norme di legge, ma deve intendersi in senso lato, in armonia con la ratio legis, mirante a favorire il radicamento del foro speciale del lavoro nel luogo della prestazione lavorativa. Condizione minima, ma sufficiente a tal fine, è che l’imprenditore abbia configurato tale organizzazione del lavoro e che l’azienda disponga in quel luogo di un nucleo di beni organizzati per l’esercizio dell’impresa, cioè destinato al soddisfacimento delle finalità imprenditoriali, anche se modesto e di esigue dimensioni; è sufficiente che in tale nucleo operi anche un solo dipendente e non è necessario che i relativi locali e le relative attrezzature siano di proprietà aziendale, ben potendo essere di proprietà del lavoratore stesso o di terzi.

 

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