La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 6 novembre 2023, n. 30807, ha stabilito che non integrano violazione del D.L. n. 726/1984, articolo 3, comma 5, conv. in L. n. 863/1984, e non danno luogo a trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, sancendo l’equiparazione dei primi al personale di nuova assunzione, ai soli fini dell’esclusione dall’attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell’anzianità di servizio.
Non discriminatoria la distinta indicazione a fini retributivi dei CFL
di Redazione
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