No al tirocinio in presenza di un preesistente rapporto tra le parti

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 16 settembre 2016, n. 18192, ha stabilito che deve dichiararsi la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a seguito di simulazione del contratto di tirocinio formativo e di orientamento formalmente instaurato fra le parti: rileva, infatti, la pregressa professionalità emergente dagli specifici compiti svolto e dal ruolo assunto nell’azienda e, in particolare, l’esistenza di un rapporto tra le parti ancor prima della stipulazione del contratto di tirocinio.

 

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