La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 5 febbraio 2024, n. 3284, ha stabilito che in caso di successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi (in mancanza di una clausola sociale, nella specie CCNL Turismo) non esiste un diritto dei lavoratori, licenziati dall’appaltatore cessato, al trasferimento automatico all’impresa subentrante, ma occorre accertare in concreto che vi sia stato un trasferimento di azienda, ai sensi dell’articolo 2112 cod. civ., mediante il passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all’attività di impresa, o almeno del “know how” o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti.
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