NASpI: decadenza per istanze oltre 60 giorni dalla cessazione del rapporto

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 29 agosto 2016, n. 17404, ha stabilito che la decorrenza del termine di 60 giorni per la presentazione della domanda di indennità di mobilità comporta la decadenza del diritto alla prestazione e non ai soli ratei di indennità già scaduti prima della presentazione della domanda. In tal senso depone il chiaro dettato normativo dell’articolo 129, comma 5, R.D.L. 1827/1935 nella parte in cui prevede la “cessazione” del diritto dell’assicurato di essere ammesso al godimento dell’indennità di disoccupazione, senza alcun riferimento ai ratei maturati.

 

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