Morti bianche: responsabilità del datore per a mancata istruzione e formazione

La Cassazione Civile, Sezione Quarta Penale, con sentenza 2 ottobre 2020, n. 27242, ha stabilito che in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi dell’articolo 73, commi 1 e 2, lettera 4 b), D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro è tenuto a informare il lavoratore dei rischi propri dell’attività cui è preposto e di quelli che possono derivare dall’esecuzione di operazioni da parte di altri, ove interferenti, ed è obbligato a mettere a disposizione del lavoratori, per ciascuna attrezzatura, ogni informazione e istruzione d’uso necessaria alla salvaguardia dell’incolumità, anche se relative a strumenti non usati normalmente.

 

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