La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 22 marzo 2016, n.5582, ha ritenuto che la riformulazione dell’art.18, co.7, dello Statuto dei Lavoratori ad opera dell’art.1, co.42, L. n.92/12, sia volta a disciplinare il caso in cui il lavoratore licenziato per motivo oggettivo deduca che in realtà il recesso è stato intimato per motivi discriminatori o disciplinari, stabilendo che in tal caso il giudice, ove accerti la fondatezza dei rilievi del lavoratore, non applicherà l’apparato sanzionatorio previsto per i casi di insussistenza del motivo oggettivo di recesso, bensì quello dettato per la sussistenza del motivo discriminatorio o per l’infondatezza del motivo disciplinare, dovendosi tuttavia osservare che solo la sussistenza di una domanda originariamente volta alla declaratoria dell’illegittimità del licenziamento, perché intimato in realtà per motivi discriminatori o disciplinari, può condurre all’emersione nel corso del giudizio di un motivo di recesso diverso da quello addotto dal datore di lavoro: ne consegue che è legittimo il rigetto dell’appello incidentale motivato sul rilievo che la domanda di accertamento della natura discriminatoria del recesso è formulata per la prima volta in sede di gravame.
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