La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 21 aprile 2016, n.8067, ha statuito che l’Ago (Assicurazione generale obbligatoria) gestita dall’Inps e le forme di assistenza e previdenza obbligatoria gestite dagli Enti gestori dotati di personalità giuridica privata, pur essendo entrambe dirette a garantire ai loro iscritti la tutela assicurativa, sono organizzate con modalità del tutto autonome. La prima, infatti, è assoggettata a una disciplina di carattere legislativo, mentre le seconde, dopo la riforma di cui alla legge-delega n.537/93 e dal D.Lgs. n.509/94, sono soggette a una disciplina elaborata dagli organi deliberanti dagli Enti privatizzati, in attuazione di principi enunciati dalla legge, e assoggettate alla vigilanza dei Ministeri competenti.
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