Se il mobbing non sussiste vanno comunque valutate le singole condotte denunciate

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 16 febbraio 2018, n. 3871, ha stabilito che, nell’ipotesi in cui il lavoratore chieda il risarcimento del danno patito alla propria integrità psico-fisica in conseguenza di una pluralità di comportamenti del datore di lavoro e dei colleghi di natura asseritamente vessatoria, pur nell’accertata insussistenza di un intento persecutorio idoneo a unificare tutti gli episodi addotti dall’interessato – non configurandosi, pertanto, il mobbing – il giudice del merito è tenuto a valutare se alcuni dei comportamenti denunciati, seppure non accomunati dal fine persecutorio, siano ascrivibili a responsabilità del datore di lavoro, che possa essere chiamato a risponderne, nei limiti dei danni a lui imputabili.

 

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