Mobbing: si distingue dalla dequalificazione per l’intento persecutorio

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 8 aprile 2022, n. 11521, ha statuito che è proprio l’elemento psicologico dell’intento persecutorio a segnare il tratto distintivo tra le ipotesi di mera dequalificazione e quelle di mobbing, in cui, sul piano strutturale, la dequalificazione costituisce solo il momento oggettivo dell’illecito datoriale, che va corroborato, sul piano soggettivo, da una volontà datoriale persecutoria.

Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione dei giudici di seconde cure, che, nel rigettare tutte le domande risarcitorie avanzate dal dipendente, hanno osservato che dall’istruttoria non era emerso alcun demansionamento, in quanto il lamentato spostamento del lavoratore ad altro settore non poteva configurare una simile ipotesi, trattandosi di riorganizzazione di incarichi di analoga natura, non connotata da volontà vessatoria o persecutoria nelle condotte datoriali, rilevando che tali comportamenti non erano stati esercitati con il fine di  mortificare o emarginare il dipendente.

 

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