Min.Lav.: aggiornato l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha aggiornato, con decorrenza ai fini degli effetti 1° luglio 2023, l’importo mensile dell’assegno di incollocabilità, che a partire da tale data passa dai precedenti 268,37 € agli attuali 290,11 €.

L’assegno di incollocabilità rappresenta la prestazione economica erogata a favore di invalidi per causa di infortunio o malattie professionali che si trovano nell’impossibilità di fruire dell’assunzione obbligatoria.

Il riconoscimento di tale erogazione, che avviene a domanda da presentare alla sede Inail competente, è sotteso al contestuale rispetto delle tre seguenti condizioni in capo alla persona invalida:

  • età non superiore a 65 anni;
  • grado di inabilità non inferiore al 34%, riconosciuto dall’Inail secondo le tabelle allegate al D.P.R. 1124/1965 relativamente ad infortuni occorsi, ovvero malattie professionali denunciate, entro il 31 dicembre 2006;
  • grado di menomazione dell’integrità psicofisica/danno biologico superiore al 20%, riconosciuto secondo le tabelle di cui al Decreto ministeriale 12 luglio 2000 per gli infortuni occorsi, e per le malattie professionali denunciate, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

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