Mancato superamento della prova: contraddittorietà della sentenza

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 18 gennaio 2017, n. 1180, ha cassato con rinvio la sentenza di merito che invalida il recesso del datore per il mancato superamento della prova da parte del lavoratore, dovendosi ritenere contraddittoria la motivazione che, pur ammettendo come sussistano ampi margini di discrezionalità nella valutazione dell’esperimento, ha ritenuto il recesso illegittimo non in quanto esso sia stato determinato da motivi ad essa estranei, ma in quanto la valutazione negativa espressa dal datore di lavoro sull’esito dell’esperimento non sarebbe giustificata, così contraddicendo le stesse premesse del ragionamento che si è posta e discostandosi dal corretto inquadramento giuridico della questione.

 

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