Mancato godimento ferie: quando spetta l’indennità sostitutiva

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 1° febbraio 2018, n. 2496, ha stabilito che dal mancato godimento delle ferie deriva – una volta divenuto impossibile per l’imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l’obbligazione di consentire la loro fruizione – il diritto del lavoratore al pagamento dell’indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli articoli 1463 e 2037 cod. civ., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica. L’assenza di un’espressa previsione contrattuale non esclude l’esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva. Quest’ultima non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito (venendo a incorrere così nella “mora del creditore”). Lo stesso diritto, costituendo un riflesso contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua esistenza, alle esigenze aziendali.

 

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