La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 2 agosto 2024, n. 21766, ha ritenuto che le disposizioni dell’articolo 5, St. Lav., che vietano al datore di lavoro di svolgere accertamenti sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente e lo autorizzano a effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli Istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori dei controlli medici, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia o la non idoneità di quest’ultima a determinare uno stato d’incapacità lavorativa rilevante e, quindi, a giustificare l’assenza.
Malattia del dipendente: legittimi gli accertamenti investigativi del datore per dimostrarne l’insussistenza
di Redazione
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