La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 19 maggio 2023, n. 13864, ha chiarito che l’occupazione temporanea in lavori socialmente utili non integra un rapporto di lavoro subordinato, in quanto, ai sensi del D.Lgs. n. 468 del 1997, art. 8 (riprodotto negli stessi termini dal D.Lgs. n. 81 del 2000, art. 4), l’utilizzazione di tali lavoratori non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro, ma realizza un rapporto speciale che coinvolge più soggetti (oltre al lavoratore, l’amministrazione pubblica beneficiaria della prestazione, la società datrice di lavoro, l’ente previdenziale erogatore della prestazione di integrazione salariale) di matrice assistenziale e con una finalità formativa diretta alla riqualificazione del personale per una possibile ricollocazione. Si tratta di un rapporto di natura assistenziale, non suscettibile di diversa qualificazione, sub specie di lavoro subordinato, nel caso in cui si accerti che la prestazione si è svolta in conformità al progetto per la cui attuazione s’instaura il rapporto.
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