L’opzione dell’indennità sostitutiva della reintegra estingue il rapporto

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 18 gennaio 2016, n.709, ha deciso che, in caso di licenziamento illegittimo, ove il lavoratore, nel regime della c.d. tutela reale, opti per l’indennità sostitutiva della reintegrazione, avvalendosi della facoltà prevista nel co.5, art.18, il rapporto di lavoro, con comunicazione al datore di tale scelta, si estingue anche se non è intervenuto il pagamento dell’indennità, senza che permanga, per il periodo successivo, in cui la prestazione lavorativa non è dovuta né può essere pretesa, alcun obbligo retributivo. La conseguenza è che l’obbligo di pagamento dell’indennità è soggetto alla disciplina della mora debendi del datore di lavoro, con l’applicazione dell’art.429 c.p.c., salva la prova del maggior danno, a carico del lavoratore.

 

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il master affronta i temi del welfare e dei premi di produttività e prevede un laboratorio operativo per la realizzazione di un modello di piano di welfare e di produttività. A partire dal 19 marzo 2026

Mondo professione

Torna in alto