Limitazioni del controllo giudiziario sulle ragioni che consentono la somministrazione

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 11 novembre 2020, n. 25402, ha stabilito che il controllo giudiziario sulle ragioni che consentono la somministrazione è limitato per Legge all’accertamento dell’esistenza di quelle stesse ragioni che la norma pone a base del ricorso a una tale tipologia di contratto e non può estendersi, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, D.Lgs.  276/2003, al sindacato sulle valutazioni tecniche e organizzative dell’utilizzatore, rimanendo, però, ferma la necessità che la società convenuta in giudizio dia la dimostrazione dell’effettiva esistenza dell’esigenza alla quale si ricollega la singola assunzione del lavoratore.

 

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