Licenziato per giusta causa il dirigente che sottoscrive un patto di stabilità particolarmente oneroso per la società

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 7 novembre 2022, n. 32680, ha ritenuto che configura giusta causa di licenziamento la condotta di un dirigente, responsabile delle risorse umane, che abbia provveduto in corso di rapporto e in un momento di crisi della società a sottoscrivere, con la connivenza dell’amministratore delegato (che peraltro era privo dei relativi poteri di negoziazione), un patto di stabilità particolarmente oneroso per la società – retrodatandolo alla data della sua assunzione – e con previsioni chiaramente sbilanciate a suo favore, posto che assicurava al dirigente la possibilità di azionarlo in ogni caso di recesso. Il dirigente, per il ruolo rivestito, infatti, è ben consapevole che l’accordo, per il suo contenuto e per i tempi in cui è stato siglato, si pone in aperto conflitto con gli interessi dell’azienda. Ai fini della legittimità del licenziamento disciplinare irrogato per un fatto astrattamente costituente reato, non rileva la valutazione penalistica del fatto né la sua punibilità in sede penale, dovendosi effettuare una valutazione autonoma in ordine alla idoneità del fatto a integrare gli estremi della giusta causa o giustificato motivo del recesso.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Lo special event analizza, con taglio pratico e operativo, le principali tecniche di costruzione di un contratto collettivo di secondo livello, approfondendo profili giuridici, organizzativi e gestionali collegati alla contrattazione aziendale e territoriale.  21 ottobre 2026

Il master intende approfondire il contenzioso del lavoro, nei confronti degli enti, di natura previdenziale, tributaria e amministrativa. Dal 29 ottobre 2026

Il seminario approfondisce la disciplina del distacco del lavoratore, analizzando i requisiti di legittimità dell’istituto e le principali criticità applicative emerse nella prassi ispettiva e giurisprudenziale. 26 ottobre 2026

Torna in alto