La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 17 maggio 2016, n.10071, ha deciso che il licenziamento per incompatibilità ambientale è legittimo solo quando risulta compromessa l’attività dell’azienda. Nel caso di specie, è stato ritenuto illegittimo il licenziamento intimato a seguito del rifiuto del lavoratore al trasferimento dal cantiere in cui non era ben visto dall’appaltatore. La Corte riconosce che la sentenza impugnata non dava adeguatamente conto del carattere ostativo rispetto al regolare funzionamento dell’azienda della disfunzione organizzativa ricollegata al ricorrente e dell’impossibilità di sovvenire a essa attraverso la ricollocazione, anche valendosi di un provvedimento imperativo, del medesimo in seno all’organizzazione aziendale (repêchage).
Licenziamento per incompatibilità ambientale: legittimo se compromette l’attività
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