Licenziamento: la mail non certificata non ha natura probatoria

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 8 marzo 2018, n. 5523, ha stabilito che l’efficacia probatoria prevista dall’articolo 2702 cod. civ. non può essere riconosciuta al messaggio di posta elettronica, quale documento informatico ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera p), D.Lgs. 82/2005. L’articolo 21 del medesimo D.Lgs. riserva tale efficacia solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. È, dunque, illegittimo il licenziamento fondato sulla corrispondenza relativa all’indirizzo di posta elettronica del dipendente, poiché tali documenti non hanno natura di scrittura privata.

 

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