Il licenziamento del lavoratore intermittente venticinquenne non è discriminatorio

La CGE, con sentenza C-143/2016 del 19 luglio 2017, ha ritenuto legittimo il licenziamento del lavoratore intermittente al raggiungimento dei 25 anni di età, perché in accordo con la normativa nazionale (articolo 13, comma 2, D.Lgs. 81/2015), che non determina una discriminazione basata sull’età, dal momento che la disposizione in esame “persegue una finalità legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro e i mezzi per conseguire tale finalità sono appropriati e necessari”.

 

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