La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 17 gennaio 2024, n. 1794, ha stabilito che deve essere confermata l’illegittimità del licenziamento della lavoratrice originariamente ritenuta dalla Commissione medica totalmente inidonea a rendere la prestazione se le problematiche psichiche, all’epoca considerate rilevanti in relazione al giudizio reso, siano venute meno tanto da non richiedere più alcun intervento medico e farmacologico sulla dipendente.
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