La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 31 maggio 2016, n.11250, ha stabilito che per il licenziamento illegittimo non è condannabile al risarcimento il socio accomandante che assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali solo ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione – intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull’amministrazione della società, non già di atti di mero ordine o esecutivi – o di trattare o concludere affari in nome della società.
Licenziamento illegittimo: no al risarcimento a carico del socio accomandante
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