Licenziamento illegittimo: il datore che contesta la richiesta risarcitoria deve provare l’aliunde perceptum

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 12 maggio 2020, n. 8801, in tema di licenziamento illegittimo, ha stabilito che il datore di lavoro che contesta la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore è onerato, pur con l’ausilio di presunzioni semplici, della prova dell’aliunde perceptum o dell’aliunde percipiendum, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall’azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l’onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito e che la deduzione dell’aliunde non integri un’eccezione in senso stretto, ben potendo essere rilevata dal giudice anche in assenza di eccezione di parte, comunque presupponendo l’allegazione da parte del datore di lavoro di circostanze di fatto specifiche, sulla base di indicazioni puntuali, essendo inammissibili richieste probatorie generiche o meramente esplorative.

 

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