Licenziamento disciplinare: le previsioni della contrattazione collettiva non costituiscono fonte vincolante

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 27 maggio 2022, n. 17288, ha ritenuto che, nell’ambito dei rapporti tra previsioni della contrattazione collettiva e fatti posti a fondamento di licenziamenti ontologicamente disciplinari, è escluso che le previsioni collettive si configurino quale fonte vincolante in senso sfavorevole al dipendente; l’esistenza di una nozione legale di giusta causa (e di giustificato motivo soggettivo) comporta che il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta rientri nell’attività sussuntiva e valutativa del giudice di merito, attività da svolgersi avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, in relazione alla quale la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce solo uno dei possibili parametri cui fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell’articolo 2119, cod. civ..

Nella specie, la Suprema Corte ha confermato l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato a un cassiere di un supermercato per avere mangiato uno snack senza pagarlo, ritenendo irrilevante che il contratto collettivo sanzioni con l’espulsione l’appropriazione di beni aziendali quando il comportamento non è suscettibile di ledere la fiducia del datore di lavoro.

 

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