Licenziamento disciplinare per comportamenti minacciosi del dipendente

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 2 settembre 2015, n.17435, ha stabilito che è legittimo il licenziamento disciplinare del lavoratore che abbia creato tensione all’interno dell’azienda ponendo in essere comportamenti minacciosi. Inoltre, il lavoratore non può limitarsi a dedurre in giudizio che la sua condotta era dovuta a un atteggiamento complessivamente persecutorio che ha subito e che ha avuto come ultimo evento l’espulsione. Il dipendente, infatti, ha l’onere di controdedurre le diverse contestazioni addotte dal datore di lavoro; diversamente, il lavoratore ammette i fatti addebitati.

La Corte di Cassazione ha pertanto confermato quanto già pronunciato dal giudice di secondo grado sia in considerazione della gravità dei fatti contestati e dell’implicita ammissione del lavoratore sia, infine, sulla base del contratto nazionale di categoria applicato nel caso concreto, che prevede il licenziamento senza preavviso per il comportamento minaccioso del dipendente.

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Mondo professione

Torna in alto