Licenziamento disciplinare: insindacabile la decisione del giudice di merito sulla gravità del comportamento 

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 23 agosto 2024, n. 23053, in tema di licenziamento disciplinare, ha ritenuto che la valutazione della gravità del comportamento e della sua idoneità a ledere irrimediabilmente la fiducia che il datore di lavoro ripone nel proprio dipendente (giudizio da effettuarsi considerando la natura e la qualità del rapporto, la qualità e il grado del vincolo di fiducia connesso al rapporto, l’entità della violazione commessa e l’intensità dell’elemento soggettivo), è compito del giudice di merito, che, adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.

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