La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 11 aprile 2016, n.7031, ha stabilito che, in tema di licenziamento disciplinare, la rilevanza penale dei fatti non fa venire meno l’obbligo di immediata contestazione, in quanto deve essere in ogni caso tutelato l’affidamento e il diritto di difesa del dipendente, sempre che i fatti riscontrati facciano emergere, in termini di ragionevole certezza, significativi elementi di responsabilità a suo carico. Non esclude la tardività, l’aver differito la contestazione di fatti già noti in virtù della volontà di acquisire la valutazione in sede penale dei medesimi fatti. In particolare, il formale inquadramento della fattispecie di reato è del tutto estraneo all’ambito lavorativo, sulla base della reciproca autonomia tra procedimento penale e disciplinare, oltretutto se in presenza di condotte che risultino già adeguatamente percepite dal datore di lavoro tanto sul versante della loro realtà storico-fattuale, come su quello del loro disvalore etico-sociale.
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