La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 novembre 2024, n. 28927, in tema di licenziamento disciplinare, ha stabilito che il radicale difetto di contestazione dell’infrazione determina l’inesistenza dell’intero procedimento, e non solo l’inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui all’articolo 18, comma 4, L. 300/1970, come modificato dalla L. 92/2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo, per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito.
Licenziamento disciplinare: il difetto di contestazione determina l’inesistenza del procedimento e l’applicazione della reintegra
di Redazione
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