La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 3 aprile 2024, n. 8902, ha stabilito che è legittimo il licenziamento del dipendente (autista del pulmino scolastico) per la sua condotta extralavorativa, consistita nell’aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare l’interruzione della gravidanza della compagna, considerato il disvalore sociale dell’atto che ha un riflesso diretto sull’immagine del datore di lavoro da apprezzarsi indipendentemente dal ruolo ricoperto nell’organizzazione aziendale e di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto.
Licenziamento per comportamenti extra lavorativi che incarnano disvalore
di Redazione
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