La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 23 gennaio 2023, n. 1965, ha stabilito che in tema di licenziamento collettivo, ai fini dell’operatività della tutela reale, la ricorrenza del requisito dimensionale non va valutata con riferimento alle singole articolazioni territoriali, bensì con riguardo all’azienda nella sua globalità, e ciò sia in base ad un’interpretazione letterale dell’art. 24 della l. n. 223 del 1991, che fa uso del termine “impresa” – non coincidente con quello di “unità produttiva” richiamato nell’art. 18 st.lav. in tema di licenziamenti individuali –, sia in base al rilievo che la autonoma e peculiare disciplina prevista nella predetta l. n. 223 mira alla tutela dell’occupazione, che esige procedure molto più stringenti rispetto a quelle previste per il recesso individuale.
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