Licenziamento collettivo: interesse ad agire contro esclusione dei requisiti pensionistici

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 30 marzo 2018, n. 7986, premesso che il possesso dei requisiti pensionistici costituisce un criterio oggettivo correttamente adottabile, ai sensi dell’articolo 5, L. 223/1991, ha ritenuto che nella scelta dei destinatari d’una procedura di riduzione di personale, ove in concreto se ne lamenti un’erronea applicazione per essere stati illegittimamente esclusi dal novero dei lavoratori licenziabili alcuni dipendenti che erano pur in possesso di tale requisito, sussiste interesse ad agire soltanto se risulti che tale illegittima esclusione abbia avuto un rilievo determinante sul far ricomprendere l’attore fra i lavoratori destinatari del licenziamento.

 

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