Licenziamento causato dal trasferimento d’azienda annullabile per difetto di gmo

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 31 gennaio 2025, n. 2301, ha stabilito che il licenziamento causato dal trasferimento d’azienda non è nullo, ma annullabile per difetto di giustificato motivo oggettivo, in quanto l’articolo 2112, cod. civ., non pone un generale divieto di recesso datoriale, ma si limita ad escludere che la vicenda traslativa possa di per sé giustificarlo.

 

 

 

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