Licenziamento annullato per illegittimità: no alle sanzioni civili sui contributi dovuti

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 24 gennaio 2019, n. 2019, ha escluso la debenza delle sanzioni civili sui contributi previdenziali dovuti al lavoratore nel periodo compreso fra il licenziamento e l’annullamento del provvedimento laddove il recesso è stato annullato per illegittimità, perché privo di giusta causa o di giustificato motivo, e non risulta nullo o inefficace, dovendosi dunque escludere l’obbligo di versamento di somme aggiuntive e interessi di mora per il solo fatto che il pagamento dei contributi è avvenuto dopo la sentenza di annullamento del licenziamento.

 

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