Licenziamenti collettivi: mobilità illegittima in caso di mansioni fungibili in altre sedi

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 17 gennaio 2020, n. 981, ha stabilito che, nel caso in cui si avvii la procedura di mobilità a seguito di verifica dell’impossibilità di collocare i lavoratori sospesi in Cigs, va applicato il principio secondo cui la comparazione dei lavoratori – al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità – non deve necessariamente interessare l’intero complesso aziendale, ma può avvenire (secondo una legittima scelta dell’imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive) nell’ambito della singola unità produttiva, purché la predeterminazione del limitato campo di selezione sia giustificata da esigenze tecnico-produttive e organizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale; deve escludersi la sussistenza di dette esigenze ove i lavoratori da licenziare siano idonei – per acquisite esperienze e per pregresso e frequente svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda con positivi risultati a occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti o sedi.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026

Il master affronta i temi del welfare e dei premi di produttività e prevede un laboratorio operativo per la realizzazione di un modello di piano di welfare e di produttività. A partire dal 19 marzo 2026

Mondo professione

Torna in alto