Licenziamenti collettivi: mobilità illegittima in caso di mansioni fungibili in altre sedi

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 17 gennaio 2020, n. 981, ha stabilito che, nel caso in cui si avvii la procedura di mobilità a seguito di verifica dell’impossibilità di collocare i lavoratori sospesi in Cigs, va applicato il principio secondo cui la comparazione dei lavoratori – al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità – non deve necessariamente interessare l’intero complesso aziendale, ma può avvenire (secondo una legittima scelta dell’imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive) nell’ambito della singola unità produttiva, purché la predeterminazione del limitato campo di selezione sia giustificata da esigenze tecnico-produttive e organizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale; deve escludersi la sussistenza di dette esigenze ove i lavoratori da licenziare siano idonei – per acquisite esperienze e per pregresso e frequente svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda con positivi risultati a occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti o sedi.

 

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