La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 17 gennaio 2020, n. 981, ha stabilito che, nel caso in cui si avvii la procedura di mobilità a seguito di verifica dell’impossibilità di collocare i lavoratori sospesi in Cigs, va applicato il principio secondo cui la comparazione dei lavoratori – al fine di individuare quelli da avviare alla mobilità – non deve necessariamente interessare l’intero complesso aziendale, ma può avvenire (secondo una legittima scelta dell’imprenditore ispirata al criterio legale delle esigenze tecnico-produttive) nell’ambito della singola unità produttiva, purché la predeterminazione del limitato campo di selezione sia giustificata da esigenze tecnico-produttive e organizzative che hanno dato luogo alla riduzione del personale; deve escludersi la sussistenza di dette esigenze ove i lavoratori da licenziare siano idonei – per acquisite esperienze e per pregresso e frequente svolgimento della propria attività in altri reparti dell’azienda con positivi risultati a occupare le posizioni lavorative di colleghi addetti ad altri reparti o sedi.
Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:
