Licenziamenti collettivi: garanzie e criteri

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 25 marzo 2022, n. 9800, ha ritenuto che la disciplina dettata dalla L. 223/1991, in materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, rappresenta una garanzia, di natura essenzialmente procedimentale, destinata a operare su un duplice piano di tutela – delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali – assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere, ma, altresì, di assicurare al lavoratore, potenzialmente interessato al licenziamento, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell’esercizio del potere privato del datore di lavoro.

Nella specie, la Suprema Corte ha rilevato la carenza della comunicazione ai sensi dell’articolo 4, L. 223/1991, confermando l’illegittimità del licenziamento con conseguente condanna del datore di lavoro alla reintegra del lavoratore e alla corresponsione dell’indennità risarcitoria.

 

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