La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 3 marzo 2016, n.4229, ha stabilito che, in tema di lavoro a tempo parziale, la mancata predeterminazione di un orario rigido non comporta l’automatica trasformazione del rapporto part-time in rapporto a tempo pieno né la nullità della clausola relativa all’orario si estende all’intero contratto, a meno che non si provi che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità; ne consegue che, in tale ipotesi, deve ritenersi perdurante il rapporto di lavoro part-time, sia pure senza specificazione dell’orario rigido.
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