La Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 15 gennaio 2016, n.586, ha stabilito che il dipendente che svolge, in modo costante e non episodico, un’altra attività lavorativa mentre risulta assente per malattia può essere legittimamente licenziato, anche nel caso in cui tale attività venga prestata presso l’esercizio commerciale del coniuge. La Corte di Cassazione rigetta pertanto il ricorso del lavoratore che, a seguito di contestazione disciplinare, è stato licenziato sulla base di quanto emerso dalla relazione dell’investigatore assoldato dal datore. Non rileva che il lavoratore fosse affetto da una patologia che gli consentisse di uscire in qualsiasi momento della giornata.
Area lavoro
Articoli del giorno
Corsi in evidenza
Il seminario offre il quadro 2026 delle agevolazioni per il lavoro e delle assunzioni incentivate, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio. 22 maggio 2026
Il master affronta i temi del welfare e dei premi di produttività e prevede un laboratorio operativo per la realizzazione di un modello di piano di welfare e di produttività. A partire dal 19 marzo 2026
