Legittimità del licenziamento: onere della prova al datore di lavoro

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza 14 luglio 2016, n.14375, ha statuito che l’onere di provare la legittimità del licenziamento cade sul datore di lavoro, sicché ben può il lavoratore limitarsi a impugnare il recesso contestando l’addebito disciplinare, il che nella specie la ricorrente ha fatto, sostenendo l’illegittimità dell’ordine inadempiuto, in quanto non conforme al comando giudiziale di riammissione in servizio e, dunque, invocando un’eccezione di inadempimento. È piuttosto il datore di lavoro a dover introdurre in causa gli elementi di fatto a fondamento della giusta causa e, dunque, la legittimità dell’ordine.

 

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