Lavoratori stranieri stagionali: sanzione al datore in caso di alloggio inidoneo

Il D.L. 131/2024 (c.d. Decreto Salva infrazioni) ha modificato l’articolo 24, D.Lgs. 286/1998 (T.U. Immigrazione), introducendo il comma 15-bis, che prevede una sanzione amministrativa da 350 a 5.500, per ciascun lavoratore straniero, a carico del datore di lavoro che mette a disposizione del lavoratore extraUE stagionale un immobile privo di idoneità alloggiativa, rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l’importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore. Il canone deve sempre ritenersi eccessivo quando è superiore a un terzo della retribuzione.

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